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Amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è uno strumento nuovo e versatile che è stato introdotto nel codice civile con la legge 9/01/2004, n. 6 e si affianca agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. Il tratto principale dell’amministrazione di sostegno consiste nel suo adeguarsi, come un vestito su misura, alla condizione di disagio della persona, riducendo al minimo i suoi impedimenti ed esaltando al massimo le sue potenzialità.

Il così detto beneficiario - colpito da un qualsiasi impedimento di tipo fisico o psicologico - potrà essere aiutato da un amministratore di sostegno, senza che per questo venga limitata la sua possibilità di esprimersi e di far valere la sua volontà nelle materie in cui egli sia autonomo.

Scopo della legge

Lo scopo della legge è di riconoscere gli stati di incapacità e di fornire gli strumenti coi quali sopperirvi, limitando al minimo possibile la capacità d’agire del beneficiario. L’amministrazione di sostegno, applicabile nei riguardi di ogni forma di infermità o menomazione, anche gravissima, non prevede l’incapacità assoluta per il beneficiario, salvaguardandone  così i diritti umani in ambito civilistico.

Presupposti

E’ possibile designare un amministratore di sostegno al maggiorenne il quale sia affetto da:

a) un’infermità

oppure

b) una menomazione fisica o psichica

che porti all'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Scelta dell’amministratore di sostegno

a. Scelta da parte del giudice

Nella scelta, ove manchi una designazione da parte dello stesso interessato, il giudice tutelare preferisce, ove possibile:

- una persona a lui vicina (il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado), 

ovvero

- il soggetto designato del genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

b. Designazione da parte dell’interessato

La legge prevede anche che la scelta dell’amministratore di sostegno avvenga mediante designazione dello stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il giudice stesso, ove ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico altra persona idonea, compresi i soggetti diversi dalle persone fisiche indicate nel  titolo II del primo libro del codice, attraverso il loro legale rappresentante o una persona da costui delegata.

Decreto di nomina 

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure dal genitore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente e dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento d’amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre il ricorso per la sua nomina o a fornire comunque notizia al pubblico ministero.

Tale ricorso deve indicare, oltre alle generalità dell’eventuale beneficiario e la sua dimora abituale, le ragioni della richiesta di nomina assieme al nominativo e domicilio, se noti al ricorrente, del coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve: a) ascoltare personalmente il predetto beneficiario, recandosi se occorra, nel luogo dove esso si trova, b) assumere informazioni nonché esperire in generale mezzi istruttori congrui, c) sentire determinati soggetti, che coincidono coi legittimati al ricorso, d) disporre  accertamenti medici. In ogni caso, nel procedimento di nomina interviene il pubblico ministero.

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Il decreto d’apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura nonché ogni altro relativo provvedimento, debbono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro (presso l’ufficio del giudice tutelare è ora aggiunto un registro delle amministrazioni di sostegno). Il decreto d’apertura e quello di chiusura debbono essere  comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se l’incarico fosse a tempo determinato, tali annotazioni dovranno essere cancellate alla scadenza (art. 405, commi 7 e 8, c.c.).

Rilevanza della volontà del beneficiario

La legge dispone che l’amministratore di sostegno debba informare tempestivamente: a) il beneficiario circa gli atti da compiere, b) il giudice tutelare in caso di dissenso col beneficiario.

 

Anna Muto - Notaio in Rogliano - Cosenza

(Liberamente tratto dal sito www.notariato.it)

 

 

 

 

 

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