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Associazioni riconosciute

Non profit

La legge consente a chiunque la possibilità di costituire un’associazione o una fondazione: la stessa Costituzione, all’art. 18, tutela ed esalta tale tendenza. Ciò non significa che qualunque scopo sia consentito, in quanto il nostro ordinamento interviene a più riprese per impedire quelli potenzialmente o in concreto dannosi e per l’individuo e per la collettività.

I modi per realizzare le istanze sopra evidenziate sono diversi e vari. La legge italiana non costringe a dover percorrere un’unica via, ma consente più alternative: le associazioni riconosciute, le fondazioni, le associazioni non riconosciute, i comitati, le Onlus, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, e così via. La molteplicità dei modelli proposti nell’ambito del cosiddetto non profit - che tra l’altro, forte del favore che il fenomeno associativo incontra sempre più, sta godendo da parte del legislatore un processo di continua e progressiva rifinitura ed espansione - se da un lato costituisce fonte di notevole versatilità, dall’altro porta inevitabilmente a interrogarsi su quale sia lo strumento che di volta in volta più si adatti alle esigenze di coloro che abbiano intenzione di realizzare gli scopi sopra evidenziati.

Una strutturazione poco chiara, imprecisa, dell’ente che si viene a costituire, oltre ad ostacolarne il funzionamento ed a turbarne il perseguimento degli obiettivi, lascerà facilmente campo ed occasione a fraintendimenti o litigi in ordine a fatti organizzativi o di gestione ovvero, più in generale, relativi agli accordi dei consociati. E’ quanto mai opportuno in questi casi rivolgersi quindi a studiosi e professionisti esperti della tematica, che forti dell’esperienza professionale e personale maturata, suggeriscano e indichino le soluzioni più idonee e meglio rispondenti agli interessi delle parti, anche in relazione alla complessa e mutevole disciplina tributaria.

D. Legislativo 24/03/2006 n. 155

Con il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, attuativo della legge delega 13 giugno 2005, n. 118 è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento una definizione giuridica di impresa sociale e ne sono stati circoscritti i settori di attività. 

Associazioni

Le associazioni sono enti costituiti da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, di regola altruistici e ideali. La presenza di un nucleo più o meno esteso di associati è quindi fondamentale e la loro volontà appare preminente. Esse si dividono in due grandi categorie, a seconda che abbiano ottenuto il cosiddetto “riconoscimento”, ovvero non lo abbiano richiesto o comunque avuto. A tale ripartizione conseguono differenze in tema di formalità necessarie per la loro costituzione e di disciplina giuridica applicabile. Le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono pertanto quelle alle quali la competente autorità ha concesso il riconoscimento, che si ottiene con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Esse sono soggette a degli obblighi di forma particolari in quanto per la loro costituzione è obbligatoria la stipulazione per atto pubblico. Tale forma è necessaria anche per la modificazione o integrazione dell’atto costitutivo o dello statuto; quest’ultimo atto, che può essere distinto o incorporato nell’atto costitutivo, unitamente alle disposizioni di legge, regola la vita e l’attività dell’ente.

Anche la loro disciplina successiva è soggetta a vincoli particolari. Il legislatore infatti prevede particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli associati, nonché di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.

In compenso con il riconoscimento le Associazioni acquistano la personalità giuridica. Tale status comporta particolari vantaggi in tema di autonomia tra il patrimonio dell’associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti. Gli associati rispondono quindi delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall'associazione dai creditori di quest’ultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall'associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.

Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.

Anna Muto - Notaio in Rogliano - Cosenza 

(Liberamente tratto dal sito www.notariato.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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