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Cessione di Azienda

Cos'è l'azienda 

L'azienda è l'insieme dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. 

L'azienda, quindi, oltre alle attrezzature, le scorte di merci, le materie prime, i crediti, i debiti ed i contratti, può comprendere anche beni immobili, per esempio i locali in cui si svolge l’attività dell'impresa. Ciascuno di questi beni può essere ceduto a terzi, e quindi cessa di far parte dell'azienda. L'imprenditore, però, può anche disporre con un unico atto dell'intera azienda, trasferendone a un altro soggetto la proprietà (si parla allora di cessione di azienda) o la gestione (in questo caso, si parla di affitto d’azienda).

Il ramo d'azienda 

Le norme dettate per l’azienda si applicano anche al ramo di azienda, ovvero a quell'insieme di beni e rapporti giuridici (crediti, debiti, contratti) che, pur facendo parte di un’unica azienda, sono organizzati per l’esercizio di un’attività suscettibile di esercizio separato, e pertanto possono essere trasferiti in proprietà o in gestione a un altro soggetto, che proseguirà per proprio conto l’esercizio di quel ramo dell’impresa.

Il contratto di cessione d'azienda 

I contratti di cessione di azienda devono essere stipulati con atto notarile, e il notaio deve depositarli al registro delle imprese in cui è iscritto il venditore o, in mancanza, l'acquirente (Legge n. 310/1993). La cessione di azienda comprende tutti i beni che compongono quest'ultima, anche se non sono specificamente elencati. Quindi, se si vuole escludere qualche bene dalla cessione, bisogna specificarlo nell'atto. 

Sono compresi nella cessione anche tutti i contratti stipulati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, con la sola esclusione di quelli aventi carattere personale. La controparte può recedere entro tre mesi dalla notizia della cessione, ma solo in presenza di una giusta causa. Come per i beni, anche i contratti possono essere esclusi dalla cessione con una specifica pattuizione, che però non è consentita per i rapporti di lavoro subordinato. La legge, infatti, tutela il diritto dei dipendenti di conservare il posto di lavoro anche con il nuovo titolare dell'azienda. 

Di solito non è invece compresa nella cessione dell'azienda la ditta, cioè la denominazione sotto cui l'imprenditore esercita l'impresa. Quando l'acquirente ha interesse a utilizzarla, occorre una specifica pattuizione. A questo proposito si ricorda che la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.

Crediti e debiti 

Il problema più grosso, nella cessione di azienda, riguarda la sorte dei crediti e dei debiti a essa relativi, sulla quale la legge non si esprime chiaramente. 

Secondo una prima interpretazione, questi sono compresi nell'azienda e passano automaticamente all'acquirente, salvo patto contrario. Negli ultimi anni, però, la giurisprudenza ha cambiato opinione, affermando che i debiti e i crediti non rientrano nel concetto di azienda, la quale è composta dai soli beni materiali. Essi dunque passano all'acquirente solo in virtù di uno specifico accordo (cessione dei crediti e accollo dei debiti). 

In ogni caso, se l'acquirente non intende assumersi debiti e crediti è preferibile inserire nel contratto una specifica clausola di esclusione. Bisogna ricordare che la legge prevede sempre, senza possibilità di deroga, la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'azienda acquistata, quando risultano dai libri contabili obbligatori (e dunque è possibile una verifica preventiva della loro presenza). 

Quindi, anche quando i debiti non si trasferiscono all'acquirente, questo, se il venditore non paga, ne risponde come garante, salvo il diritto di chiedere al venditore il rimborso di quanto egli dovesse essere stato costretto a pagare. Per evitare di correre questo rischio, se dai libri contabili risultano debiti, l’acquirente può chiedere di accollarseli, detraendone l’importo dal prezzo che paga per l’azienda.

La responsabilità verso il fisco 

Quando il creditore è l’Erario, la verifica della contabilità non è più sufficiente. L’acquirente dell’azienda risponde infatti dei debiti del cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferite all'anno in cui avviene la cessione ed ai due anni precedenti, oltre che per quelle già irrogate e contestate nello stesso periodo, anche se relative a violazioni commesse in un’epoca anteriore (art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, in vigore dall’1/04/1998). 

La responsabilità è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento dell’azienda, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza, e non può in ogni caso superare il valore dell’azienda acquistata. 

Per evitare sorprese, dunque, l’acquirente dell’azienda deve preoccuparsi di verificare preventivamente la situazione fiscale del venditore. La legge stabilisce che gli uffici dell’amministrazione finanziaria e gli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza sono obbligati, su richiesta dell’interessato, a rilasciare un certificato attestante l’inesistenza di contestazioni. Il certificato negativo ha effetto liberatorio per l’acquirente, che può quindi stipulare tranquillamente il contratto. La legge stabilisce espressamente che l’effetto liberatorio si produce anche in caso di mancato rilascio del certificato entro quaranta giorni dalla richiesta. 

Una specie di silenzio assenso, che garantisce l’acquirente da eventuali ritardi della pubblica amministrazione, e che sicuramente rappresenterà la regola anziché l’eccezione. 

Chi intende acquistare un’azienda, dunque, deve preoccuparsi di richiedere il certificato liberatorio a tutti gli uffici che potrebbero avere in corso accertamenti contro il venditore, e aspettare poi che siano passati almeno quaranta giorni prima di andare dal notaio per stipulare il contratto di cessione. Tutte le limitazioni alla responsabilità dell’acquirente vengono meno, ovviamente, in caso di cessione in frode dei debiti tributari.

Il divieto di concorrenza 

Chi cede un'azienda non può iniziare, nei cinque anni successivi, una nuova impresa che per oggetto o ubicazione possa fare concorrenza all'azienda ceduta. Questa norma è derogabile con un espresso accordo tra le parti, inserito nel contratto.

Le tasse sull'acquisto e la cessione dell'azienda 

Chi acquista un’azienda paga normalmente un’imposta di registro pari al 3% del prezzo pagato, ma se nell’azienda sono compresi beni immobili sul loro valore si applicano le stesse aliquote previste per la loro compravendita. 

Per il venditore le plusvalenze che derivano dalla cessione sono tassate nell'ambito della dichiarazione dei redditi, con le normali aliquote progressive. Dal 1 gennaio 2004, infatti, non è più prevista l’imposta sostitutiva del 19%. Per le aziende possedute da almeno tre anni si può rateizzare la tassazione della plusvalenza fino a cinque anni, purché non si tratti di un imprenditore individuale che cede l’unica azienda. In alternativa si può richiedere la tassazione separata della plusvalenza.

 

Anna Muto - Notaio in Rogliano - Cosenza 

(liberamente tratto dal sito www.notariato.it)

 

 

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