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Donazioni

Cosa significa donare 

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto proprio o assumendo verso la stessa un'obbligazione. In pratica, è l'atto con cui si regala un bene oppure ci si obbliga, per esempio, alla prestazione di un vitalizio.

Affinché una donazione sia valida occorre:

  • la volontà del donante di spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato. L'interesse del donante deve sempre essere non patrimoniale (ad esempio: religioso, affettivo, culturale);
  • il trasferimento di un bene dal patrimonio del donante a colui che egli desidera beneficiare (qualsiasi bene, mobile o immobile, può essere oggetto di una donazione, purché lo stesso sia presente nel patrimonio del donante);
  • l'accettazione del donatario. Nessuno può obbligare qualcuno ad accettare un regalo! Tale accettazione deve essere espressa.

I rischi e i problemi della donazione

La donazione è un atto rischioso. Per questo motivo è consigliabile l’assistenza di un professionista esperto, come il notaio, per sapere:

  • che la donazione anticipa la vostra successione;
  • che la donazione è un atto tendenzialmente definitivo;
  • se si abbia la capacità di donare o di ricevere una donazione;
  • se si possa donare a mezzo di altri;
  • in che modo donare;
  • cosa si può donare:
  • se, in alcuni determinati casi, può essere evidenziato, il motivo che spinge a donare;
  • se sia possibile elaborare clausole o patti aggiunti alla donazione.

Il notaio Anna Muto, potrà, dopo aver valutato attentamente le vostre esigenze, consigliarvi di inserire nella donazione clausole o patti aggiunti che vi permettano di raggiungere tutti i vostri obiettivi.

Cause di instabilità

La donazione quale atto tendenzialmente definitivo

La donazione è un contratto tramite il quale chi dona si spoglia del bene donato. Può essere sciolto se non per mutuo dissenso o per altre cause previste dalla legge. E' inoltre possibile apporre al contratto di donazione clausole o condizioni, il cui verificarsi determina la risoluzione della donazione stessa.

Mutuo dissenso

Le parti, tra loro d'accordo, possono risolvere la donazione tra le stesse intervenuta, ma devono rispettare la stessa forma. In ordine alle conseguenze di un tale atto, si consiglia di interpellare il proprio notaio di fiducia. Può essere utile procedere alla risoluzione consensuale della donazione, qualora il donatario abbia bisogno di chiedere un prestito e di garantire detto prestito con ipoteca sui beni donati, nel caso in cui la Banca erogante il prestito lo rifiuti a causa della provenienza donativa considerata lesiva dei diritti di legittima di eventuali prossimi congiunti del donante.

Cause previste dalla legge:

  • ingratitudine: in alcune ipotesi previste dalla legge (per esempio nel caso di delitto consumato o tentato di omicidio nei confronti del donante o di un suo stretto familiare o di ingiuria grave verso il donante stesso) il donante, o i suoi eredi, possono chiedere al giudice la risoluzione della donazione;
  • sopravvenienza dei figli al donante: determina la possibilità, da parte del donante, di chiedere al giudice la risoluzione della donazione in quanto il donante, al tempo di quest'ultima, non aveva o non sapeva di avere figli.

In ordine alle conseguenze del verificarsi di tali cause, si consiglia di interpellare il proprio notaio di fiducia. Non possono essere revocate per ingratitudine o sopravvenienza di figli le donazioni obnuziali e quelle rimuneratorie.

Clausole e patti

Chi intende donare un bene può voler apporre all'atto di donazione svariate clausole, per raggiungere diversi obiettivi. Il notaio Anna Muto è un professionista esperto ad elaborare dette clausole ed ad adattarle alle esigenze del cliente, nei limiti consentiti dalla legge.

Ci possono essere:

la donazione con apposizione di condizione:

  • La condizione può essere sospensiva: in questo caso il donante subordina il prodursi dell'efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto
  • La condizione può essere risolutiva: in questo caso il donante subordina la cessazione dell'efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto.

Si consiglia di interpellare il notaio di fiducia, perché si deve evitare che la condizione sia illecita (es. ti dono un bene, se uccidi Tizio) ovvero restrittiva della libertà del donatario (esempio: ti dono un bene, se ti sposerai).

la donazione con apposizione di termine:

  • Il termine può essere iniziale: in questo caso il donante indica il momento, futuro e certo nel suo verificarsi, a partire dal quale la donazione avrà efficacia.
  • Il temine può essere finale: in questo caso il donante indica il momento, futuro e certo nel suo verificarsi, fino al quale la donazione avrà efficacia.

Si può far sì che l’efficacia della donazione decorra dalla morte di colui che dona? Si consiglia di interpellare al riguardo il proprio notaio.

la donazione modale:

In questo caso, il donante impone un peso a carico del donatario. Tale peso crea a carico del donatario un'obbligazione. Per esempio Tizio dona un immobilea Caio con l'onere di costruire un ospedale nel suo paese ovvero si può, per esempio, imporre a colui che riceve la donazione di assistere per tutta la vita il donante (onere di mantenimento).

Il donante può prevedere, altresì, la risoluzione della donazione nel caso in cui il donatario non adempia all'obbligo impostogli. Tale previsione determina la possibilità, da parte del donante, di chiedere al giudice la risoluzione della donazione, se così è previsto nell'atto di donazione (si tratta della donazione con previsione di risoluzione in caso di inadempimento di obblighi a carico del donatario).

la donazione con riserva di usufrutto

In questo caso chi dona riserva a proprio vantaggio il diritto di usufrutto sui beni donati. Il donante può riservare tale diritto, dopo di lui, a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.

In tal modo il donante può conservare ancora il diritto di utilizzare il proprio bene e di percepirne i frutti (anche locandolo), anche per tutta la durata della suavita ed al beneficiario della donazione andrà solo la nuda proprietà. 

Il notaio potrà calcolare facilmente il valore dell’usufrutto e della nuda proprietà e potrà altresì spiegarvi in che modo si ripartiscono le spese, i carichi e gli oneri della proprietà tra usufruttuario ed il nudo proprietario.

la donazione con riserva di disporre di cose determinate o di una determinata somma sui beni donati:

Con l'apposizione di tale clausola il donante, ma non i suoi eredi, potrà decidere di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione. Si determinerà in tal caso una risoluzione parziale della donazione con conseguente sottrazione di parte del bene al donatario. La riserva di disporre apposta dal donante può riguardare anche una determinata somma sui beni donati e, in questo caso, si avrà un onere a carico del donatario, condizionato alla volontà del donante.

la donazione con clausola di reversibilità: 

Con l'apposizione di tale clausola, il donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del solo donatario o del donatario e dei suoi discendenti.

la donazione con dispensa dalla collazione:

La collazione è l'atto con il quale determinati soggetti (figli legittimi e naturali e il loro discendenti e il coniuge), che hanno accettato l'eredità, conferiscono alla massa attiva del patrimonio ereditario le donazioni ricevute in vita dal defunto in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote.

I presupposti della collazione sono:

  • l'esistenza di un attivo ereditario da dividere;
  • l'accettazione dell'eredità da parte del soggetto che vi è tenuto, poiché è essenziale la qualità di erede dell'obbligato.

Tuttavia, è fatta salva ogni diversa volontà espressa dal testatore, che può dispensare dalla collazione un suo erede. Precisamente la dispensa dalla collazione è un negozio giuridico diretto ad esonerare il donatario dall'obbligo di collazione in sede di divisione dell'eredità. La dispensa dalla collazione può essere contenuta nell'atto di donazione o in un testamento successivo. Interpellate al riguardo il vostro notaio di fiducia, che saprà spiegarvi meglio cosa sia la collazione, nonché gli effetti e i limiti di una dispensa dalla stessa.

la donazione con dispensa dalla imputazione:

Nell'ipotesi di successione necessaria, vige la regola generale secondo la quale i legittimari sono tenuti ad imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati ricevuti in vita dal defunto, salvo che ne siano  stati espressamente dispensati (c.d. imputazione ex se).

La dispensa dalla imputazione ex se nulla ha a che vedere con la dispensa da collazione e, pertanto la dispensa dalla imputazione non può desumersi dalla eventuale dispensa dalla collazione presente nell'atto di donazione: essa deve essere invece autonomamente espressa in modo chiaro ed inequivocabile. Tale non sarebbe la dichiarazione del donante che la donazione è fatta sulla disponibile.

Interpellare al riguardo il vostro notaio di fiducia è il migliore comportamento che si può tenere in questa circostanza.

Tassazione della donazione

Principi generali

Le donazioni sono attualmente sottoposte alla disciplina tributaria prevista dalla legge n. 286/2006, che ha sostituito il precedente regime di quasi totale esenzione introdotto nel 2001. Per il calcolo dell'imposta occorre innanzi tutto individuare il grado di parentela (o di affinità) esistente fra donante e donatario. Poi bisogna applicare le seguenti aliquote:

  • 4% (oltre la franchigia di €. 1.000.000,00 per ogni beneficiario) se beneficiari sono il coniuge ed i parenti in linea retta;
  • 6% (oltre la franchigia di €. 100.000,00 per ogni beneficiario) se beneficiari sono i fratelli o le sorelle;
  • ancora 6%, ma senza franchigia, se beneficiari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;
  • 8%, senza franchigia, se beneficiari sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Se beneficiario è un soggetto portatore di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge  n. 104/1992, l'imposta di donazione si applica solo sulla parte del valore dei beni donati che supera la franchigia di €. 1.500.000,00 (con le aliquote del 4%, 6% o 8% in relazione al grado di parentela/affinità esistente tra donante e donatario).

Oltre all’imposta di donazione, occorre sostenere anche il pagamento dei seguenti ulteriori costi:

  • imposta ipotecaria (da sostenere solo in caso di donazione di beni immobili): nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;
  • imposta catastale (da sostenere solo in caso di donazione di beni immobili): nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;
  • Tassa ipotecaria;
  • Tassa catastale;
  • Tassa d’archivio, in misura variabile in funzione del valore dei beni donati.

Tuttavia le aliquote si riducono alla misura fissa di Euro 200,00, qualora il donatario possegga i requisiti per godere dell'agevolazione "prima casa". Occorre poi verificare, con la consulenza personalizzata del notaio, se le donazioni possano fruire di trattamenti fiscali particolari, quali ad esempio quelli previsti dalla normativa in materia di "patto di famiglia" o quelli per i fondi rustici, i giovani agricoltori, il "compendio unico" in agricoltura; per donazioni di beni culturali e per donazioni di aziende.

Il notaio potrà inoltre consigliare le parti per i casi di donazioni indirette, collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende soggetti all'imposta di registro o all'I.V.A. Il caso più frequente è l'acquisto di beni da parte dei figli, con denaro fornito in tutto o in parte dai genitori. L'enunciazione in atto della provenienza donativa del denaro non è assoggettata ad alcuna imposta e in varie circostanze, da valutare caso per caso,  può risultare molto opportuna, in particolare per giustificare, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, l'esborso di denaro da parte di soggetti che non sono ancora percettori di redditi adeguati.

Convenienza

E' più conveniente beneficiare un soggetto tramite donazione o tramite testamento? 

Va precisato al riguardo che sia l'atto di donazione che il trasferimento dei beni per successione non sono soggetti all'imposta. Si ricorda, tuttavia, che, mentre per la donazione tra soggetti tra i quali non ricorrano né rapporti di coniugio, né rapporti di parentela in linea retta o entro il quarto grado oppure non ricorra alcun rapporto di parentela, saranno dovute le imposte di trasferimento, per quanto eccede la franchigia, per le successioni a causa di morte (mortis causa) a favore dei medesimi soggetti, non sarà dovuta alcuna tassa, qualunque sia il valore dei beni relitti. Ciò comporta la convenienza fiscale a disporre per testamento, anziché per donazione, a favore dei soggetti suddetti.

Sia nel caso di successione che nel caso di donazione, occorrerà, comunque, pagare le imposte ipotecarie e catastali. E' possibile, inoltre, conseguire un risparmio di spesa redigendo un semplice testamento olografo, che, a differenza della donazione, non comporta di dover ricorrere al ministero di un notaio e conseguentemente di dover sostenere i relativi oneri economici. Resta, comunque, preziosa la consulenza del notaio in ordine al contenuto del testamento, in quanto egli è esperto in materia successoria e saprà indicarvi come raggiungere al meglio i vostri obiettivi, senza ledere i diritti di eventuali vostri legittimari.

E' più conveniente donare o vendere? 

Va considerato, innanzitutto, che la donazione può essere fatta oggetto di azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nella quota di riserva e ciò comporterà anche la difficoltà di ottenere finanziamenti dalle Banche, con garanzia reale sull'immobile donato, alla luce di quanto previsto dal Codice Civile. Infatti gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il donatario può averli gravati.

Per contro, la donazione si rivela più vantaggiosa sotto il profilo fiscale essendo esente, salve le ipotesi considerate, da imposta di donazione. In conclusione, la donazione è più vantaggiosa fiscalmente, ma presenta problemi di carattere civilistico; la vendita è più onerosa fiscalmente, ma meno problematica a livello civilistico (anche se eventuali legittimari potrebbero provare, una volta morto il disponente, che la vendita simulava, in realtà una donazione, con riproposizione, in tal caso, delle problematiche sopra evidenziate con riguardo alla donazione).

Per saperne di più può consultare la seguente guida del Consiglio Nazionale del Notariato: Guida donazioni consapevoli.

 

Anna Muto - Notaio in Rogliano - Cosenza 

(Liberamente tratto dal sito www.notariato.it)

 

 

 

 

 

 

 

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