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Minori e incapaci

Capacità giuridica e capacità di agire

La capacità di essere titolari di rapporti giuridici si chiama capacità giuridica e si acquista al momento della nascita. Diversa è la capacità di disporre di tali diritti ed obblighi (detta anche capacità di agire); per disporre di tale capacità occorre che il soggetto abbia acquisito una certa consapevolezza delle proprie azioni: infatti la stessa si acquista con il raggiungimento della maggiore età.

I minori di età, pertanto, non sono capaci di disporre dei propri diritti e sono sottoposti alla potestà dei genitori; ove i genitori manchino o non possano esercitare la potestà sui minori, si apre la tutela sui minori stessi, con la nomina di un tutore che amministra i beni del minore. La legge prevede altre disposizioni a tutela di persone che non possano provvedere ai propri interessi, anche se maggiori di età.

Vi sono soggetti, infatti, che per malattia o per altri motivi, si trovano in condizioni abituali (permanenti) di infermità di mente tali da renderli incapaci totalmente di provvedere ai propri interessi. In tali casi il nostro sistema giuridico prevede il procedimento di interdizione, con la conseguente nomina di un tutore che provvede alla cura degli interessi dell'interdetto.

Diversamente, il maggiore di età che, pur essendo infermo di mente, ma il cui stato mentale non sia talmente grave da far luogo alla interdizione, può essere inabilitato. Con l'inabilitazione il soggetto può compiere da solo gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione mentre per gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio: vendita di un immobile; stipula di un mutuo) deve essere assistito da un curatore (e, talvolta, anche essere autorizzato dal giudice tutelare).

Un regime analogo a quello applicabile all'inabilitato si applica al minore che sia stato emancipato in quanto autorizzato a contrarre matrimonio prima dei diciotto anni. In ogni caso in cui si debbano compiere atti patrimoniali relativi a minori o comunque ad incapaci, i soggetti che assistono o amministrano i beni degli incapaci devono tenere un comportamento conforme alla legge.

Gli impegni assunti in nome e per conto di soggetti incapaci in modo non conforme alla legge sono illegittimi e pericolosi in quanto non solo non vincolano il soggetto incapace nei confronti del terzo ma espongono il rappresentante a precise e gravi responsabilità sia nei confronti dell’incapace sia nei confronti del terzo.

In tutte le sopra ricordate ipotesi, il notaio Anna Muto può essere di grande aiuto, in quanto fornito di preparazione specifica sull'argomento ed idoneo a suggerire le soluzioni più appropriate.

Potestà

La potestà è esercitata da entrambi i genitori. Specifici doveri riguardano la cura della persona del figlio minorenne (obblighi di mantenimento, sorveglianza, educazione), altri riguardano l’amministrazione del suo patrimonio e la sua rappresentanza legale. Gli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione, possono essere compiuti dai genitori solo previa autorizzazione del Giudice Tutelare o, in alcuni casi, del Tribunale.

Si tratta di regole molto importanti alle quali i genitori debbono attenersi con scrupolo, al fine di evitare di assumere obbligazioni per conto dei minori in modo non conforme alla legge. Il notaio potrà fornire i chiarimenti e le informazioni necessari ad amministrare correttamente il patrimonio dei minori e suggerire il migliore utilizzo delle regole previste dalla legge.

Se entrambi i genitori sono morti o se, per altre ragioni, non possono esercitare la potestà, il Giudice Tutelare nomina un tutore del minore. Il tutore cura la persona del minore, lo rappresenta negli atti civili e ne amministra i beni, sotto la sorveglianza del Giudice Tutelare. Il tutore deve tenere la contabilità della sua amministrazione. Anche il comportamento del tutore è sottoposto a precise regole, ed ogni iniziativa di gestione può comportare conseguenze anche gravi se non è conforme alla legge. In tutte queste circostanze è opportuno affidarsi al proprio notaio di fiducia.

 

Anna Muto - Notaio in Rogliano - Cosenza 

(Liberamente tratto dal sito www.notariato.it)

 

 

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