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Regimi patrimoniali

Per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi il nostro codice civile prevede un regime applicabile a tutte le famiglie nel caso in cui i coniugi non esprimano alcuna volontà specifica; tale regime patrimoniale è quello della comunione legale. Ad ogni modo la legge consente ai coniugi di scegliere un regime diverso sia al momento del matrimonio che successivamente.

I coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come ad esempio la separazione dei beni ovvero la comunione convenzionale. Altre regole particolari sono previste per la impresa familiare e per il fondo patrimoniale, con il quale ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo possono destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia. 

In questo settore, il notaio può essere molto utile: egli infatti conosce molto bene la materia ed è in grado di consigliare ed informare sui vantaggi e gli svantaggi di ciascun regime patrimoniale.

Comunione legale

La comunione legale dei beni costituisce il regime normale che opera tra coniugi in mancanza di una diversa scelta al momento del matrimonio o in un secondo tempo. Non tutti i beni dei coniugi rientrano nella comunione legale: ne sono esclusi, ad esempio, i beni che ciascun coniuge già possedeva prima del matrimonio, i beni acquistati anche successivamente al matrimonio per successione o donazione (a meno che il testamento o la donazione non preveda l’attribuzione ad entrambi) ed i beni di uso strettamente personale. 

Una delle caratteristiche principali del regime di comunione legale consiste nell'acquisto automatico in capo ad entrambi i coniugi anche se nell'atto di acquisto sia intervenuto uno solo di essi. Regole particolari sono previste per la titolarità delle aziende (a seconda del soggetto che le gestisce e del periodo in cui sono state costituite) e per i risparmi (che in certi casi cadono in comunione solo al momento in cui la comunione si scioglie, così che si parla – in tali casi – di comunione legale de residuo).

L’amministrazione dei beni comuni spetta a ciascuno dei coniugi, disgiuntamente dall’altro, per gli atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso di entrambi i coniugi. Un consulente esperto, come il notaio, potrà fornire ogni informazione sia sulle regole generali che sui singoli casi concreti.

Separazione dei beni

Si tratta del regime patrimoniale più semplice: i coniugi mantengono separati i rispettivi patrimoni. Ciascuno rimane proprietario dei beni che possedeva prima del matrimonio e di quelli che acquista successivamente. Ciascun coniuge può amministrare liberamente i propri beni. I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni o al momento del matrimonio, mediante apposita dichiarazione, ovvero successivamente, con convenzione matrimoniale.

 

Anna Muto - Notaio in Rogliano - Cosenza

(Liberamente tratto dal sito www.notariato.it)

 

 

 

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