S.a.p.a.
Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
La società in accomandita per azioni è una società per azioni modificata, nella quale il potere di gestione spetta ad amministratori permanenti cui incombe, come contropartita della loro posizione preminente, la responsabilità illimitata, anche se sussidiaria, per le obbligazioni sociali. L'ordinamento peculiare di tale tipo sociale si esaurisce in poche norme che riguardano soprattutto l'amministrazione della società da parte degli accomandatari.
La caratteristica peculiare di tale tipo di società consiste nella presenza di due diversi gruppi di azionisti: i soci accomandanti, esclusi dall’amministrazione e responsabili limitatamente al proprio conferimento, e i soci accomandatari, amministratori di diritto, personalmente e illimitatamente responsabili. Nella previsione iniziale del legislatore, questo tipo societario sarebbe stato destinato alle imprese individuali e, precisamente, da utilizzarsi in sede di ristrutturazione e ampliamento delle stesse, consentendo al fondatore di ricorrere al finanziamento del capitale di rischio, pur mantenendo nel contempo la direzione dell’impresa.
Tuttavia, nella pratica economica la società in accomandita per azioni non ha mai avuto grande diffusione, se non a cavallo fra gli anni ottanta e novanta, quando fu costituita nella forma di S.a.p.a. un importante gruppo industriale, in cui vennero conferite le azioni della società holding, al preciso scopo di vincolare i soci del gruppo di comando al perseguimento di comuni strategie. E anche in altri limitati casi la società in accomandita per azioni è stata utilizzata come “cassaforte di famiglia”.
La S.a.p.a. garantisce insomma la conservazione dell'impresa sociale: gli accomandatari sono di diritto amministratori e le norme sulla nomina dei nuovi amministratori nel corso della vita della società attribuiscono un diritto di veto sulla scelta dei nuovi a quelli già in carica, rendendo così il gruppo di comando sicuro da tentativi di scalata della società attuati mediante rastrellamento delle azioni sul mercato.
In ogni modo, bisogna sottolineare che il tipo in oggetto ha avuto una diffusione limitata a settori particolari, con un impiego alternativo rispetto alla congettura del legislatore, in quanto l’esigenza di ampliamento dell’attività di impresa, unita alla garanzia di poterne conservare la direzione, di fatto è stata soddisfatta mediante la creazione di società per azioni a maggioranza precostituita, ovvero blindate da sindacati di voto e di blocco.
In linea di principio le novità apportate alla normativa della società per azioni dovrebbero potersi applicare anche all’accomandita, ove superino il giudizio di compatibilità con le caratteristiche proprie della s.a.p.a. Non sembra dubbia peraltro l’adottabilità anche per la società in accomandita per azioni del sistema di amministrazione e di controllo dualistico, essendo in tale ipotesi il numero minimo di accomandatari-consiglieri di gestione necessariamente pari a due. Ove la società abbia scelto il modello dualistico, per la problematica relativa alla spettanza, in deroga alla regola generale, all'assemblea straordinaria del potere di nomina dei nuovi accomandatari-consiglieri di gestione, è opportuno chiedere consiglio al proprio notaio per non incorrere in illegittimità.
Non sembra utilizzabile invece il modello monistico di amministrazione, per problematiche legate all'indipendenza di un terzo degli amministratori rispetto alla compagine societaria. Oltre al sistema dualistico di amministrazione, tra le varie innovazioni, applicabili nei limiti della compatibilità alla s.a.p.a., possono comunque ricordarsi le norme in tema di patti parasociali, di azioni (di peculiare interesse è la questione se le azioni dell'accomandatario costituiscano o meno una speciale categoria di azioni) e strumenti finanziari, di revisione contabile e di patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare. La disciplina della società in accomandita per azioni, come si è detto è analoga sotto molti profili a quella della società per azioni; salvo le peculiarità di disciplina infra indicate, rinviamo quindi alle relative schede per:
Costituzione
E' necessario che l'atto costitutivo indichi i nomi dei soci accomandatari. Per il resto si fa rinvio alla società per azioni.
L’assemblea dei soci
In particolare, si sottolinea l'esistenza di una diversa disciplina rispetto alla s.p.a. per l'adozione di certe deliberazioni (modifiche dell'atto costitutivo, revoca e sostituzione degli amministratori, nomina e revoca dei sindaci o dei componenti del consiglio di sorveglianza). Per il resto si fa rinvio alla società per azioni.
Amministrazione e gestione della società
Si è già detto che tutti i soci accomandatari sono di diritto membri dell'organo amministrativo della società (amministratori o consiglio di gestione rispettivamente nel modello ordinario o in quello dualistico). Per il resto si fa rinvio alla società per azioni.
Il collegio sindacale e gli altri organi di controllo
Norme particolari sono dettate per la nomina e la revoca dei sindaci o dei componenti del consiglio di sorveglianza ovvero, per le s.a.p.a. quotate o soggette a revisione contabile obbligatoria, per il conferimento o la revoca dell'incarico alla società di revisione. Per il resto si fa rinvio alla società per azioni.
Modifiche dello statuto e altre operazioni durante la vita della società
Le modificazioni dell'atto costitutivo debbono essere approvate, oltre che dall'assemblea straordinaria, anche da tutti i soci accomandatari. Per il resto si fa rinvio alla società per azioni.
Lo scioglimento della società
Lo scioglimento e la liquidazione della s.a.p.a. è regolata, in generale, dalle norme dettate per la società per azioni e di capitali, alle quali si rinvia. Tuttavia, oltre alle cause di scioglimento comuni alle società di capitali, se ne aggiunge una particolare prevista per la sola s.a.p.a.: la cessazione dalla carica di tutti i soci accomandatari, se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione.
Durante tale periodo, concesso per ricostituire la categoria dei soci, il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza devono nominare un amministratore provvisorio (che può essere un accomandante o un terzo), i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e che non assume la qualifica di socio accomandatario.
Se vengono meno tutti gli accomandanti, la società può continuare l'attività, ma problemi possono sorgere qualora debba adottare una delibera che la legge riserva esclusivamente agli accomandanti: di qui l'utilità di rivolgersi al notaio per evitare di incorrere in una causa di scioglimento della società (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea).
Anna Muto - Notaio in Rogliano - Cosenza
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