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Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Se le parti vogliono associarsi costituendo una società di persone, possono farlo anche dando vita ad una società in accomandita semplice (d'ora in poi s.a.s.). Alla s.a.s. si applica, in generale, la disciplina relativa alla società in nome collettivo (che ricordiamo rinvia, a sua volta, alla disciplina dettata per la società semplice), salvo le norme particolari che verranno qui di seguito esaminate.

Tale società è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:

  • gli accomandatari, ai quali spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società. Essi hanno una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali e, pertanto, sono in una situazione analoga a quella dei soci della s.n.c.;
  • gli accomandanti, che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, a condizione che non si  intromettano nell'amministrazione della società.

La s.a.s. è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l’esercizio di attività commerciale, sia per l’esercizio di attività non commerciale. Quanto al regime di responsabilità della società e dei soci per le obbligazioni sociali, si fa rinvio alla società in nome collettivo, con la precisazione che nella s.a.s. è esclusa la responsabilità dei soci accomandanti, sempre che non si siano ingeriti nell’amministrazione.

Costituzione 

L'atto costitutivo deve avere i medesimi requisiti di forma e di contenuto esaminati con riguardo alla s.n.c.. In aggiunta ad essi, è richiesto che vengano indicati distintamente quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti. Anche l'atto costitutivo della s.a.s. è soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese, e l'omessa  iscrizione comporta solo l'irregolarità della società.

Resta ferma in ogni caso la limitazione di responsabilità dei soci accomandanti, che non abbiano partecipato in nessun modo alle operazioni sociali. Quanto ai beni che possono essere conferiti nella società in accomandita semplice, si fa rinvio alle società in nome collettivo e semplice. Con la stipulazione del contratto di società, i contraenti assumono la qualità di soci, per effetto della quale al socio derivano, poteri, diritti e obblighi espressamente previsti dalla legge, diversi a seconda che si tratti di socio accomandatario o di socio accomandante.

I soci accomandatari

Per legge tutti i soci accomandatari sono amministratori della s.a.s.. Tuttavia, l'atto costitutivo, può affidare l'amministrazione ad uno o alcuno degli accomandatari, escludendo gli altri accomandatari dall'amministrazione. Agli accomandatari amministratori sono generalmente applicabili le regole dettate per gli amministratori di s.n.c. La loro responsabilità è identica a quella gravante sui soci di s.n.c., quindi, illimitata e solidale, con beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

I soci accomandanti

Gli accomandanti sono soci esclusi, in linea di principio, dall'amministrazione della società. Essi possono, tuttavia, trattare o concludere singoli affari in nome della società, a condizione di essere muniti di una procura o di una autorizzazione specifica. Ciascun accomandante è responsabile per le obbligazioni sociali, limitatamente al conferimento effettuato in società. Non assume, quindi, ulteriori rischi, se non quello di perdere il valore del capitale conferito. Tuttavia, perde il beneficio della limitazione della responsabilità quando viola il divieto di ingerenza nell'amministrazione e quando consente l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale.

In cosa consiste il divieto di ingerenza da parte del socio accomandante? Il socio accomandante, generalmente, è privo di ogni potere decisionale autonomo circa l'amministrazione sociale. In generale, quindi, egli non può compiere atti di amministrazione interna, né atti di rappresentanza, pena la perdita della responsabilità limitata e la sua eventuale possibilità di subire il fallimento.

E' possibile, comunque, che l'accomandante rappresenti la società in forza di procura speciale per i singoli affari o compia determinati atti sotto la direzione degli accomandatari. Il rilascio pertanto di una procura generale o la previsione del potere di amministrazione anche in capo agli accomandati costituisce palese violazione del suddetto divieto.

Amministrazione e rappresentanza

La disciplina della società in accomandita semplice è analoga sotto molto profili a quella della società semplice. Nella s.a.s., tuttavia, socio amministratore e legale rappresentante può essere solo chi è socio accomandatario.

Modifiche del contratto

La disciplina  della società in accomandita semplice è analoga sotto molto profili a quella della società semplice. Si vedano quindi i profili comuni ai due tipi di società. Inoltre, quanto alla modifica soggettiva conseguente al trasferimento della quota sociale, occorre distinguere tra quota dell’accomandatario e quota dell’accomandante. Pensiamo all'ipotesi in cui uno dei soci accomandatari intenda trasferire la propria quota di partecipazione sociale. Il trasferimento per atto tra vivi potrà sicuramente avvenire: tuttavia, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, sarà necessario il consenso di tutti gli altri soci, sia accomandatari che accomandanti.

Per la trasmissione della quota sociale a causa di morte, sarà necessario anche il consenso degli eredi (si rinvia alle società semplici  e alle società in nome collettivo). Pensiamo, invece, all'ipotesi in cui uno dei soci accomandanti intenda trasferire la propria quota di partecipazione sociale. Il trasferimento per atto tra vivi potrà sicuramente avvenire: tuttavia, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, sarà necessario il consenso dei soci (accomandanti e accomandatari) che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per il trasferimento della quota sociale a causa di morte non è necessario il consenso dei soci superstiti. Tuttavia, è possibile elaborare clausole che prevedano una diversa disciplina: anche in questo caso la consulenza del vostro notaio di fiducia potrà essere particolarmente utile, soprattutto per i riflessi di ordine successorio connessi a tali clausole.

Scioglimento del rapporto sociale

La disciplina della società in accomandita semplice è analoga sotto molto profili a quella della società semplice. Si sottolinea, però, che la morte del socio accomandante non causa lo scioglimento del rapporto sociale rispetto al socio, in quanto tale quota, come si è detto, si trasmette a causa di morte, salvo specifiche clausole dell’atto costitutivo che introducano una diversa disciplina.

Lo scioglimento e la liquidazione della s.a.s. è regolata, in generale, dalle norme dettate per la società in nome collettivo; si vedano quindi i profili comuni ai due tipi di società.

Tuttavia, oltre alle cause di scioglimento comuni alla s.n.c., se ne aggiunge una particolare prevista per la sola s.a.s.: il venir meno di una categoria di soci. E' previsto, infatti, che la s.a.s. si scioglie quando rimangono solo soci accomandanti o solo soci accomandatari, sempre che, nel termine di sei mesi, non si provveda alla ricostituzione della categoria venuta meno.

Durante il periodo di sei mesi, concesso per ricostituire la duplice categoria dei soci, l'attività della società continua normalmente se sono venuti meno i soci accomandanti. Se, invece, sono venuti meno i soci accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio (che può essere anche un accomandante), i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Si ricorda che, per quanto concerne gli argomenti e le problematiche non espressamente trattate, si rinvia alla società in nome collettivo e, conseguentemente, vista l'applicabilità a quest'ultima società, per espresso rinvio legislativo, della disciplina dettata per le società semplici, anche agli argomenti svolti in relazione a quest'ultima.

 

Anna Muto - Notaio in Rogliano - Cosenza 

(Liberamente tratto dal sito www.notariato.it)

 

 

 

 

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