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Società in generale

I vantaggi delle società

Una società ha un'esistenza propria, indipendente da quella dei suoi soci: essa potrà continuare ad esistere anche se i soci moriranno oppure essa potrà essere sciolta e messa in liquidazione anche se i suoi soci sopravviveranno.

La soggettività giuridica

Tutte le società hanno una soggettività giuridica, in quanto hanno un patrimonio distinto da quello dei soci, hanno un proprio nome e una propria sede e, per questo motivo, sono dei soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci che le compongono. In alcuni tipi di società (società di persone) non vi è però completa autonomia tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci che, in diverse misure, rispondono dei debiti della società. 

Ad altri tipi di società (società di capitali e società cooperative) è, invece, riconosciuta la cosiddetta personalità giuridica, in quanto il loro patrimonio è perfettamente autonomo rispetto a quello dei soci e, pertanto, per i debiti della società, salvi determinati casi previsti dalla legge, non rispondono mai i soci con i loro beni. In sintesi, attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, il patrimonio sociale è reso autonomo rispetto a quello dei soci e quello dei soci è reso autonomo rispetto a quello della società.

La personalità giuridica propria delle suddette società non è attribuita automaticamente: è necessaria, a tal fine, l'iscrizione dell'atto costitutivo presso il Registro delle Imprese tenuto dalle CCIAA.

La messa in comune di beni e di fondi 

L'esercizio dell'attività economica in forma societaria permette a più persone di investire e di lavorare insieme: così ciascuno potrà godere dei benefici dell'attività svolta proporzionalmente alla parte degli investimenti effettuati e del lavoro prestato. In cambio dei beni apportati, si ottiene un corrispettivo, ossia una partecipazione (quota o azione) al capitale della società.

Nel corso della vita della società, i soci fondatori o nuovi soci potranno apportare, mediante conferimenti, nuovi beni, per esempio, con un aumento del capitale. I beni conferiti entrano a far parte del patrimonio della società e l'investitore non potrà più recuperare il suo apporto, ma dovrà attendere lo scioglimento della società o, se non vuole continuare ad restare socio, cedere la sua partecipazione a terzi ovvero, nei casi ammessi dallo statuto della società, recedere ma mai ottenere la restituzione di quanto conferito.

L’autonomia patrimoniale

Nelle società di capitali si realizza un'autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che i soci rispondono dei debiti della società soltanto nei limiti della quota conferita. Ciò comporta che:

  •  creditori personali del socio non possono soddisfarsi sui beni della società;
  • i creditori sociali, a loro volta, non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla società.

Le vicende patrimoniali dei soci nelle società di capitali, dunque, non intaccano il patrimonio sociale e viceversa, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui tutte quote o azioni si concentrano nelle mani di una sola persona, nel caso che non siano stati effettuati gli adempimenti prescritti dalla legge. Nelle società di persone si realizza invece un'autonomia patrimoniale imperfetta:

  • ad esempio, nella società semplice e nelle altre società di persone solo in caso di proroga, la legge prevede casi di liquidazione della quota del socio per suoi debiti personali;
  • la legge inoltre sancisce la responsabilità illimitata e solidale dei soci con il proprio patrimonio (ad eccezione degli accomandanti) per i debiti della società, anche se in via sussidiaria. La responsabilità personale dei soci è fatta valere, però, in modo diverso nella società semplice e nelle altre società di persone.

L'autonomia patrimoniale perfetta comporta che dal fallimento della società non consegue di regola il fallimento dei soci, mentre nel caso di autonomia patrimoniale imperfetta fallisce anche il socio illimitatamente responsabile. Invece se fallisce il socio illimitatamente responsabile, non fallisce la società.

La durata delle società di persone

Il termine di durata non è elemento essenziale per la costituzione delle società di persone. Le parti possono anche pattuire espressamente la durata indeterminata. Il termine, quando è previsto, determina, al suo verificarsi, lo scioglimento della società. Il termine può essere modificato o rimosso per volontà dei soci.

La durata delle società di capitali 

Anche le società di capitali possono oggi essere costituite a tempo indeterminato, ma in tal caso tutti i soci hanno diritto di recedere: si tratta quindi di una scelta da adottare con cautela, dato che la possibilità di recesso rappresenta un forte motivo di instabilità della compagine sociale.

La sede sociale

Ogni società deve indicare, nell'atto costitutivo, una sede legale, ove si presume che si svolga la sua attività amministrativa e gestionale. La società può istituire una o più sedi secondarie, ove si svolge, con autonomia organizzativa e amministrativa e, normalmente, con una rappresentanza stabile, l’attività sociale.

Le società di capitale in generale

Agli inizi dell’anno 2003 il legislatore italiano ha emanato un decreto legislativo (il n. 6 del 17 gennaio 2003) che ha riformato profondamente il sistema delle società di capitali. L’obiettivo dichiarato consisteva nel semplificare, ove opportuno, ed arricchire, ove possibile, la disciplina di tali enti, onde accrescerne la competitività sui mercati, interni ed internazionali. 

Le modifiche sono state numerose, e a seguito di esse si assiste ad un miglior, seppure non completo, coordi-namento tra la disciplina delle società quotate e non quotate; ad un incrementato affinamento degli strumenti di protezione delle minoranze; relativamente alle società a responsabilità limitata, ad un deciso favore nei confronti della volontà dei privati, concedendo ad essi poteri di regolazione dei propri interessi fino ad ora assolutamente non consentiti.

In virtù di tali novità e del favor dimostrato verso l’autonomia privata, l’atto costitutivo e lo statuto, per espressa volontà del legislatore, hanno assunto un ruolo importantissimo nella vita della società. Diventa essenziale pertanto una corretta redazione dei relativi statuti che, da un lato, consenta di adottare le molteplici opportunità concesse dalla legge, e dall’altro eviti di assumerne di inopportune o di non conformi alla legge.

Sul punto assume un ruolo fondamentale l’assistenza del proprio Notaio di fiducia, chiamato a costituire la società, che potrà dunque predisporre e redigere detti documenti, consigliando le soluzioni, oltre che legittime, anche più opportune per le concrete esigenze dei soci, e per il miglior contemperamento dei loro interessi. 

Una buona predisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto farà sì che la società sia retta da norme organizzative valide e durevoli, evitando dunque contrasti e conflitti, tra soci e tra gli organi.

L’adozione di un buon atto costitutivo e statuto si risolve dunque in definitiva, oltre che in un miglior svolgimento dell’attività economica della società, in un’accertata riduzione dei costi. Le società di capitali sono di tre tipi: società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni  (s.a.p.a.).

Esse consistono in organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale. Il che significa che delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Pertanto il socio gode di responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (ad eccezione dei soci accomandatari della società in accomandita per azioni che, invece, rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, e ad eccezione, in assenza di taluni presupposti fissati dalla legge, del socio unico di società unipersonali).

Per bilanciare tale beneficio della responsabilità limitata, il legislatore ha previsto che il socio di società di capitali non abbia il potere diretto di amministrazione e di controllo della società, bensì possa solo concorrere, con il suo voto espresso in assemblea o con il suo concorso ad apposita decisione dei soci, alla nomina degli amministratori e dei sindaci: a conferma di questo principio, la legge assegna ai soci accomandatari di s.a.p.a., che al contrario sono illimitatamente responsabili, la qualità di amministratori di diritto. Ciò non toglie comunque che un socio possa peraltro essere nominato amministratore, assumendone la relativa responsabilità.

Il funzionamento della società di capitali è di tipo corporativo, ossia fondato sulla necessaria presenza di tre organi: l’assemblea, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l’ente, gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e l’attuazione dell’oggetto sociale, ed i sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull'attività degli amministratori (quanto precede vale almeno secondo quello che è dalla legge considerato il sistema tradizionale di amministrazione e controllo: per gli altri due sistemi, quello cosiddetto dualistico e quello cosiddetto monistico, non applicabili alla società a responsabilità limitata, si rinvia all’apposita trattazione).

Quanto alla necessità o meno della presenza di un revisore contabile o di una società di revisione per il controllo contabile sulla società, a prescindere dalla loro improbabile qualificazione in termini di “organo” di controllo della società, si fa rinvio alla specifica disciplina dei vari tipi di società di capitali. Il peso del socio in assemblea o nelle decisioni extra assembleari nelle s.r.l. è determinato dalla quota di capitale sottoscritto, in quanto l’assemblea o le decisioni extra assembleari  sono rette dal principio maggioritario per capitale. Nella disciplina dell'assemblea, comunque, sono tutelate sia le esigenze di ponderatezza delle decisioni, sia quelle di rapidità di adozione delle delibere che di tutela dei soci assenti o dissenzienti.

Nella disciplina delle decisioni extra assembleari nelle s.r.l., disciplina che può essere introdotta nell'atto costitutivo con il consiglio del vostro notaio per evitare illegittimità,  sono tutelate soprattutto le esigenze di rapidità di adozione delle decisioni, ma una sapiente redazione della clausola non può dimenticare le esigenze di ponderatezza delle decisioni da assumersi previa idonea informazione di tutti gli interessati e quelle di tutela dei soci assenti o dissenzienti.

L’investimento del socio è poi rappresentato da azioni (nelle s.p.a. e s.a.p.a. ) o da partecipazioni (nella s.r.l.), che danno la misura dei diritti di partecipazione del socio e sono destinate alla circolazione, perciò, in vario modo, di regola agevolmente trasferibili. Nel 2012 è stata introdotta la società a responsabilità limitata semplificata. Si tratta di una sottospecie di s.r.l. destinata ad incentivare l’attività imprenditoriale e per la sua costituzione devono sussistere le seguenti condizioni:

  1. i soci devono essere esclusivamente persone fisiche;
  2. il capitale sociale deve essere di importo compreso fra 1 euro e 9.999 euro e deve essere sottoscritto e versato interamente al momento della costituzione;
  3. il conferimento del capitale sociale deve essere effettuato esclusivamente in denaro e deve essere versato integralmente agli amministratori al momento della costituzione;
  4. l’atto costitutivo deve essere conforme al modello standard ministeriale le cui clausole sono inderogabili.

Non sono previste esenzioni da imposta di bollo e di registro, dai diritti camerali né dalle tasse di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali. Inoltre non vi sono particolari semplificazioni per quanto riguarda gli obblighi contabili e fiscali ed il bilancio annuale. La scelta dell’uno o dell’altro tipo di società deve essere verificata alla luce delle concrete esigenze dell’impresa che funzionerà in forma societaria, del presunto volume d’affari, dell’entità dell’oggetto sociale e dei costi di gestione. Consulta il tuo notaio, che ti spiegherà nel dettaglio le differenze di disciplina fra s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a., per una soluzione oculata ed adattata alla tua specifica attività.

 

Anna Muto - Notaio in Rogliano - Cosenza

(Liberamente tratto dal sito www.notariato.it)

 

 

 

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