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Società in nome collettivo

Anche in questo caso deve essere concluso un contratto di società (espressamente denominato dalla legge “atto costitutivo”). Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nella prassi il contratto di s.n.c. è un documento che può risultare formato dall'atto costitutivo vero e proprio e dallo statuto sociale, che vi si allega. Il primo contiene la manifestazione della volontà dei soci e gli elementi essenziali dell'organizzazione societaria, mentre il secondo detta le regole di funzionamento della società.

Lo statuto sociale, anche se redatto separatamente dall'atto costitutivo, ne costituisce parte integrante. E' necessario ricorrere alla forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata se si vuole procede all’iscrizione della s.n.c. nel registro delle imprese e tale iscrizione, pur non essendo condizione di esistenza della stessa società, è tuttavia condizione di regolarità della medesima. All’iscrizione nel registro delle imprese consegue la possibilità per i terzi di conoscere, facendovi affidamento, gli elementi essenziali del contratto sociale ed in seguito le modificazioni  e gli eventi più rilevanti della vita della società.

Tali informazioni sono coperte dalla pubblica fede (parola del notaio): è per questo che sia gli atti costitutivi che quelli modificativi del società vanno preventivamente vagliati dal notaio nella sua qualità di soggetto terzo ed imparziale abilitato dallo Stato ad esercitare detta funzione. Se l’atto costitutivo non viene  iscritto nel registro imprese, la s.n.c. viene comunque ad esistenza; tuttavia, l’omessa  iscrizione dell’atto costitutivo comporta che i rapporti fra la società e i terzi non verranno disciplinati dalle norme dettate per la s.n.c., ma dalle norme, meno favorevoli per i soci, dettate per la società semplice proprio per la mancanza di pubblicità relativa all'esistenza di tale soggetto. La s.n.c. non registrata è denominata società in nome collettivo irregolare. Quanto ai beni che possono essere conferiti nella società in nome collettivo si fa rinvio alla società semplice.

Amministrazione

L'amministrazione della società è l'attività di gestione dell'impresa sociale. Quando l'amministrazione della società spetta a più soci (tutti o alcuni) e il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di esercizio del potere di amministrazione, trova applicazione l'amministrazione disgiuntiva: ciascun socio è amministratore, ovvero ha il potere di amministrare e potrà compiere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri soci amministratori, o ad informarli preventivamente delle operazioni progettate.

L'amministrazione disgiuntiva offre il vantaggio di giungere con rapidità alle decisioni, ma non è senza pericolo dato che il singolo amministratore può porre in essere operazioni non proficue per la società all'insaputa degli altri. Proprio per questo motivo è possibile prevedere il metodo dell'amministrazione congiuntiva. L'amministrazione congiuntiva deve essere espressamente convenuta dai soci nell'atto costitutivo o attraverso una  modificazione dello stesso, dato che, nel silenzio delle parti, la regola è l'amministrazione disgiunta.

L’amministrazione congiuntiva, inoltre, può essere all’unanimità o a maggioranza. In quella all’unanimità è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali, in quella a maggioranza basta il consenso della maggioranza degli amministratori. Sia l'amministrazione disgiuntiva che quella congiuntiva possono essere affidate a tutti i soci oppure ad alcuni soci soltanto. Si può prevedere, infine, che l’amministrazione della società sia affidata ad uno soltanto dei soci.

E’ discussa infine possibilità di affidare l’amministrazione della società, almeno per le società semplici e in nome collettivo, anche a terzi non soci. Nel caso una società, tanto di capitali quanto di persone, sia socia di una società di persone, può essere legittimamente nominata amministratore di quest’ultima. Le opzioni sono, quindi, molteplici ed il notaio satrà, data la sua competenza, aiutarvi ad elaborare un modello di amministrazione adatto alle vostre esigenze e a quelle dell'impresa.

Modifiche del contratto

Anche nelle s.n.c., può accadere che, durante la vita della società, i soci intendano apportare modifiche all'atto costitutivo. Se non è convenuto diversamente, tali modifiche devono essere adottate all'unanimità e devono risultare come per l’atto costitutivo da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata in quanto è prescritto dalla legge che anche le suddette modificazioni siano iscritte, su richiesta degli amministratori o del notaio, nel registro delle imprese per le medesime esigenze pubblicitarie messe in risalto nel precedente paragrafo.

Possono essere apportate modifiche soggettive, cioè, modifiche riguardanti mutamenti nella composizione personale della società. Ad esempio, la cessione di quota sociale, l'ingresso di un nuovo socio, la sostituzione di un socio, la cessazione della qualità di socio. Oppure possono essere apportate modifiche oggettive, cioè, modifiche riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo. Ad esempio: proroga di durata della società, riduzione o aumento del capitale sociale, trasferimento della sede sociale, decisione di scioglimento, cambiamento dell'oggetto sociale, variazione del numero degli amministratori o dei rappresentanti nominati con l'atto costitutivo, revoca dell'amministratore nominato con l'atto costitutivo, modificazione dei criteri di ripartizione degli utili, trasformazione in altra società, fusione e scissione.

Scioglimento del rapporto sociale

È ammesso che il singolo socio possa cessare di far parte della società. Cause di cessazione sono: la morte del socio, il recesso e l’esclusione. Il venir meno di uno o più soci per una delle suddette cause non determina, comunque, lo scioglimento della società.

La morte del socio

Se un socio muore si determina automaticamente lo scioglimento del rapporto fra tale socio e la società, con il conseguente obbligo, per i soci superstiti, di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi. I soci superstiti, pertanto, non sono tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto. Tuttavia sono concesse ai soci superstiti altre due possibilità:

  • essi possono decidere lo scioglimento anticipato della società;
  • essi possono decidere di continuare la società con gli eredi del socio defunto. In questo caso, però, è necessario sia il consenso di tutti i soci superstiti, sia il consenso degli eredi.

Il recesso del socio

Se per qualsiasi causa il socio non intende più far parte della società, può esercitare il diritto di recesso. Precisamente, se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere liberamente. Diversamente, se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso per legge solo se sussiste una giusta causa. Lo statuto può comunque prevedere altre ipotesi di recesso, specificandone le modalità di esercizio.

L'esclusione

Lo scioglimento del singolo rapporto sociale può avvenire anche a seguito di esclusione del socio dalla società. In alcune ipotesi l'esclusione opera di diritto (per esempio: nel caso in cui il socio sia dichiarato fallito), in altri casi l'esclusione è rimessa alla volontà degli altri soci, quando ricorrano determinate cause previste dalla legge o dallo statuto della società.

In tutti i casi fin qui esaminati  in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio per morte recesso od esclusione, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota sociale. Pertanto il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà, anche se al momento presenti nel patrimonio sociale, né può pretendere la restituzione dei beni conferiti in godimento finché dura la società, salvo che non sia stato diversamente pattuito.Il valore della quota oggetto di liquidazione è determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Scioglimento della società

Determinano lo scioglimento della società in nome collettivo le cause già individuate e descritte con riferimento alla società semplice, che, qui di seguito, sono state riportate:

  • quando è decorso il termine di durata fissato nel contratto sociale, salvi i casi di proroga della società, sia in via espressa che tacita;
  • quando è stato conseguito l'oggetto sociale o è sopravvenuta l'impossibilità di conseguirlo (ad esempio un’insanabile discordia tra i soci che determina la paralisi assoluta e definitiva dell'attività sociale);
  • quando vi è la volontà di tutti i soci di porre fine alla società, salvo che l'atto costitutivo non preveda che lo scioglimento anticipato della società possa essere deliberato a maggioranza;
  • quando è venuta meno la pluralità dei soci (cioè quando è rimasto un unico socio), se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
  • quando si verificano le altre cause espressamente previste dal contratto sociale.

Tuttavia, sono altresì cause specifiche di scioglimento della s.n.c. il fallimento della stessa e il provvedimento dell’autorità governativa con cui si dispone la liquidazione coatta amministrativa della società. Quando si verifica una causa di scioglimento, la società non si estingue immediatamente, ma entra automaticamente in stato di liquidazione. Nel corso del procedimento di liquidazione, si provvederà al pagamento dei debiti sociali e alla distribuzione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.

Gli amministratori potranno compiere solo gli atti urgenti al fine di definire i rapporti in corso, mentre i liquidatori nominati, che ad essi subentrano, non potranno intraprendere nuove operazioni e risponderanno personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi in violazione di tale divieto. Permane, invece, l'obbligo da parte dei soci di eseguire i conferimenti ancora dovuti, sia pure nei limiti in cui i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali. Compiuta la liquidazione, la società può dirsi estinta.

Cancellazione della società

Dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, presentando l’istanza di cancellazione all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia ove ha sede l’impresa. 

La cancellazione determina l’estinzione della società.

 

Anna Muto - Notaio in Rogliano - Cosenza 

(Liberamente tratto dal sito www.notariato.it)

 

 

 

 

 

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