S.p.a.
Società per azioni (S.p.a.)
La società per azioni costituisce il modello di riferimento delle società di capitali. La sua disciplina analitica è applicabile, in quanto compatibile, alla società in accomandita per azioni ed è, in qualche misura, riprodotta dalla disciplina della società a responsabilità limitata, la quale tuttavia non contiene, a differenza del sistema previgente, che limitati rinvii alle norme in materia di società per azioni.
La legislazione attualmente in vigore prevede, anche per armonizzarsi meglio con il diritto dei mercati finanziari, alcune differenziazioni tra società cosiddette aperte, quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società quotate e con azioni diffuse) e società chiuse, quelle che non vi fanno ricorso. Una differenza importante è nel sistema di controllo contabile:
- nelle società chiuse il controllo contabile può essere affidato, in forza di specifica clausola statutaria, anziché ad un revisore contabile o ad una società di revisione, allo stesso collegio sindacale;
- nelle società aperte invece il controllo contabile spetta per legge necessariamente ad una società di revisione.
Costituzione della società per azioni
La società per azioni deve costituirsi per atto pubblico, da cui devono risultare le parti (ovvero i soci) del contratto sociale, che possono essere non solo persone fisiche, ma anche persone giuridiche (come ad esempio altre società per azioni, o società di persone o anche cooperative o altri enti). L’atto costitutivo deve identificare anche il Comune ove è posta la sede della società, che è il luogo dove si esercita l’attività sociale, nonché la denominazione sociale, che è il nome della società di capitali, il quale è indispensabile contenga unicamente l'indicazione di "società per azioni" o "s.p.a.".
L’attività economica che la società si propone di compiere integra un ulteriore elemento dell’atto costitutivo, ossia l’oggetto sociale, che può consistere in un’attività commerciale o agricola, ma pur sempre dotata del carattere di economicità, quindi non assistenziale o culturale o di mero godimento, nei quali casi si sconfinerebbe nella disciplina delle associazioni o della comunione.
La società per azioni deve, inoltre, essere dotata di un capitale sociale iniziale, il cui ammontare minimo, salvo casi particolari di cui si dirà successivamente, è stabilito dalla legge in cinquantamila euro. Altro requisito dell’atto costitutivo è la nomina dei primi amministratori, identificati in modo nominativo, con l’individuazione di coloro che hanno la rappresentanza della società.
La legge, infine, prescrive l’indicazione della durata della società, che può essere prorogata prima della scadenza con deliberazione dell’assemblea straordinaria; la società può avere anche durata indeterminata, nel qual caso spetta a tutti i soci il diritto di recedere. Le società di capitali iniziano ad esistere solo se viene realizzata la società viene iscritta presso il Registro delle imprese. Spetta al notaio curare questo delicato adempimento.
Le azioni
Le azioni sono quote di partecipazione liberamente trasferibili e normalmente rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito, anche se l’emissione delle azioni è normale ma non essenziale, in quanto la legge permette alla società per azioni di non emettere azioni, sostituendole con l’iscrizione nel libro dei soci.
Nelle società quotate in borsa le azioni possono essere rappresentate solo da semplici registrazioni contabili, definite "azioni scritturali" o "azioni dematerializzate". Proprio in tema di azioni il legislatore ha operato notevoli aperture all’autonomia privata. La società per azioni potrà quindi emettere oltre alle usuali categorie di azioni:
a) azioni fornite di diritti diversi, anche in relazione all’incidenza delle perdite;
b) azioni a favore dei prestatori di lavoro a titolo di assegnazione di utili;
c) azioni fornite di diritti patrimoniali correlate ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore;
d) azioni senza diritto di voto o a voto limitato a particolari argomenti, o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non potestative, ovvero (per le società non quotate e senza azioni diffuse), con voto limitato ad una misura massima o scaglionato;
e) azioni di godimento;
f) azioni riscattabili.
La società per azioni può anche emettere, in determinate circostanze, altri strumenti finanziari dotati di particolari diritti patrimoniali o anche amministrativi. I patti parasociali hanno una durata massima di cinque anni e, se conclusi per un tempo maggiore, ciascun partecipante può liberarsene recedendo con un preavviso. I soci che intendono concludere tra loro accordi solidi, destinati a durare nel tempo, oggi non hanno dunque concreta alternativa all’adozione, in sede di atto o verbale notarile, di uno statuto sociale modulato sulle loro specifiche esigenze.
Capitale sociale
Il capitale minimo della società per azioni deve essere non inferiore a cinquantamila euro (salva la maggiorazione di tale minimo di legge per talune società in relazione alla natura, alle dimensioni e ai riflessi sul mercato dell’attività che la società si propone di compiere). Il capitale sociale iniziale è composto dai conferimenti dei soci che, di regola, devono essere effettuati in denaro, salvo che l’atto costitutivo non consenta di compiere conferimenti diversi dal denaro (è vietato il conferimento di prestazioni d’opera e di servizi), le cui corrispondenti azioni devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Non è necessario che la partecipazione al capitale della società corrisponda ai conferimenti di ciascuno: i soci possono ad esempio liberamente decidere di “premiare” con una partecipazione maggiore un consocio di cui reputano strategica la partecipazione o fondamentale l’apporto eseguito. In genere, comunque, non è prevista alcuna prescrizione ulteriore in considerazione dell’attività da svolgersi (cosiddetto oggetto sociale), oltre a quella che la società per azioni si costituisca con un capitale di almeno cinquantamila euro, e che di tale capitale sia stato versato un quarto dei conferimenti in denaro ovvero la sua totalità, quando la società sia costituita ad opera di un unico soggetto.
L’assemblea dei soci
Il funzionamento della società di capitali, nel suo modello tradizionale, si basa sulla necessaria compresenza di tre organi: l’assemblea dei soci, l’organo amministrativo e l’organo di controllo (il collegio sindacale), che hanno sfere di competenza distinte. Il controllo contabile spetta ad revisore contabile o ad una società di revisione, salvo, nelle società chiuse, una diversa disposizione statutaria.
L’assemblea, che è organo sovrano in quanto competente a decidere i supremi atti di governo della società, può deliberare in sede ordinaria o straordinaria, con diversi quorum costitutivi e deliberativi e differenti modalità di verbalizzazione, in considerazione della specifica materia da trattare. L’assemblea ordinaria, infatti, ha competenza di carattere generale ed alcune competenze precisamente indicate. La competenza dell’assemblea straordinaria, invece, è determinata dall’art. 2365 c.c. con elencazione tassativa delle materie (che riguardano le modificazioni dell’atto costitutivo, l’emissione di obbligazioni e le nomina e i poteri dei liquidatori), mentre l’elencazione delle materie operata dall’art. 2364 c.c. per l’assemblea ordinaria è da ritenersi meramente indicativa, dovendo essere integrata da altre norme.
L’atto costitutivo, infine, non può più attribuire all'assemblea ordinaria il potere di deliberare su determinati atti di gestione, in quanto può solamente prevedere la necessità di una preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria al compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi ultimi, essendo in toto la gestione della società riservata in via esclusiva all'organo amministrativo.
L’adozione del cosiddetto modello dualistico, influisce notevolmente anche sui poteri dell’assemblea. Quest’ultima elegge infatti un consiglio di sorveglianza, il quale assume alcune delle funzioni più importanti abitualmente rimesse direttamente all’assemblea: l’elezione dei gestori dell’impresa (il consiglio di gestione), la relativa azione di responsabilità e l’approvazione del bilancio.
L’amministrazione della società
L’amministrazione delle società per azioni può essere organizzata secondo tre modelli distinti: quello tradizionale, quello monistico (di derivazione anglosassone) e quello dualistico (di derivazione tedesca). Nel modello tradizionale, agli amministratori è demandato il compito di gestire la società, e sono quindi dotati del potere di promuovere l’attività deliberativa dell’assemblea (potere d’iniziativa), di dare esecuzione alle decisioni dei soci (potere esecutivo), di deliberare sugli atti di gestione dell’impresa sociale (potere di gestione in senso stretto) e di manifestare all’esterno la volontà sociale agendo in nome e per conto della società (potere di rappresentanza).
La competenza gestoria attribuita agli amministratori ha carattere generale e ricomprende tutti gli atti necessari al conseguimento dell’oggetto sociale, che non siano espressamente riservati alla competenza di altri organi dalla legge. All’organo amministrativo possono essere preposte una o più persone: in entrambi i casi l’organo amministrativo è unitario e, se gli amministratori sono più, essi fanno parte di un organo collegiale (consiglio di amministrazione) il quale sceglie tra i suoi membri un presidente, se questo non è già stato nominato dall’assemblea o dall’atto costitutivo. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è stabilito nell’atto costitutivo, che però può limitarsi ad indicare un numero minimo ed un numero massimo di amministratori.
In questo caso, compete poi all’assemblea ordinaria la determinazione in concreto del numero degli amministratori e la scelta di dotare la società di un solo amministratore o più. Figura peculiare è il presidente del consiglio di amministrazione, che ha la tipica funzione di presiedere l’organo collegiale e così di dirigere le riunioni del consiglio, convocare il consiglio, controllare che il segretario rediga i verbali delle adunanze e delle deliberazioni sull’apposito libro e le altre competenze stabilite dalla legge. Talvolta il Presidente ha competenze gestorie, cumulandosi in tale ipotesi il ruolo di presidente e quello di amministratore delegato.
Fin qui il sistema tradizionale. Nel sistema dualistico, invece, le competenze gestorie sono affidate ad un consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza, che a sua volta è eletto dall’assemblea: a tali organi si applicano le specifiche norme previste dalla legge, e, in via residuale, le generali norme in tema di amministrazione e controllo. Nel sistema monistico, la disciplina dell’amministrazione non incontra modifiche di rilievo: è piuttosto il sistema di controllo ad esserne pesantemente influenzato.
Il collegio sindacale
Il collegio sindacale è l’organo di controllo delle società per azioni che adottano il sistema tradizionale: ad esso è demandato il compito di controllare l’amministrazione della società e di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. Solo nelle società chiuse, che non facciano cioè ricorso al mercato del capitale di rischio, se non tenute alla redazione del bilancio consolidato, e solo se lo statuto lo preveda, il controllo prettamente contabile spetta al collegio sindacale. Negli altri casi, la funzione spetta ad un revisore contabile o ad una società di revisione (quest’ultima obbligatoria ove la società acceda al mercato).
Il controllo del collegio ha natura generale e si estende a qualsiasi atto di amministrazione, compreso quello posto in essere dai singoli amministratori, dagli amministratori delegati e dai direttori generali. La verifica dell’osservanza della legge e dell’atto costitutivo riguarda poi anche l’operato dell’assemblea e consiste nell’obbligo per i sindaci di impugnare le delibere invalide, e di intervenire in sostituzione della stessa nelle ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale per perdite, nonché nell’intervento in sede di costituzione o di aumento del capitale in merito alla valutazione dei conferimenti in natura.
La portata dell’attività di controllo dei sindaci investe non solo il riscontro di dati puramente formali, ma anche la sostanza dell’amministrazione, con esclusione invece della valutazione del merito della gestione, che comporterebbe un’invasione della sfera di competenza riservata agli amministratori. La legge attribuisce tuttora al collegio sindacale alcune specifiche competenze in materia contabile, nonché una serie di poteri-doveri che non consistono direttamente nell’esercizio del controllo, ma integrano attività sostitutive dei doveri degli amministratori o dell’assemblea, ovvero funzioni di amministrazione attiva (limitati al compimento di atti di amministrazione ordinaria), o, ancora, a compiti di natura consultiva (formulazione di pareri obbligatori, preventivi, non vincolanti).
Nelle società che adottano il sistema dualistico, il controllo sulla gestione e di legalità viene svolto dal consiglio di sorveglianza, che tra l’altro riveste, anche, alcune delle principali competenze dell’assemblea ordinaria (nomina dei consiglieri di gestione, esercizio della relativa azione di responsabilità e approvazione del bilancio). Nelle società che hanno eletto il sistema monistico invero il controllo è svolto da un apposito comitato per il controllo sulla gestione eletto in seno al consiglio di amministrazione, cui spetta anche la competenza alla nomina, revoca e sostituzione.
Restano ferme anche nei confronti di tali sistemi le regole dettate per il controllo contabile, compresa quella che il revisore debba essere soggetto distinto ed esterno, rispetto ai consiglieri di sorveglianza o ai componenti il comitato di controllo sulla gestione.
Modifiche del contratto sociale
Si considerano modificazioni dello statuto di una società per azioni la l’introduzione, le modificazione o la soppressione, anche puramente formale, di clausole contenute nello statuto stesso. Di regola la competenza spetta all’assemblea straordinaria, e la relativa deliberazione deve essere verbalizzata da un notaio e quindi iscritta presso il competente Registro delle imprese.
La regola maggioritaria è ritenuta inderogabile dalla prevalente giurisprudenza che considera invalida la clausola dello statuto che prevede l’unanimità dei consensi per ogni mutamento dell’atto costitutivo. Il procedimento di modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto si articola essenzialmente in tre momenti: la certificazione della volontà dell’assemblea da parte di un notaio, il controllo omologatorio notarile (o in casi particolari giudiziale) e la pubblicità.
La legge prescrive infatti che il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell’assemblea, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio del luogo ove la società ha sede. L’ufficio del registro delle Imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro delle imprese.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione agli amministratori che possono ricorrere al tribunale per ottenere la predetta iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Le modificazioni dell’atto costitutivo più rilevanti riguardano il capitale sociale (l’aumento di capitale a pagamento; l’aumento di capitale cosiddetto gratuito; la riduzione del capitale per perdite e la riduzione del capitale per volontà dei soci in assenza di perdite), la struttura, l’organizzazione e la veste giuridica della società (trasformazione, fusione e scissione).
Altre operazioni effettuabili saranno quelle relative alla costituzione di uno o più patrimoni separati destinati ad uno specifico affare. I patrimoni separati potranno essere di due tipi: o destinati in via esclusiva ad uno specifico affare; ovvero destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento relativo ad uno specifico affare, rimborso da effettuarsi con i proventi dell'affare stesso o con parte di essi.
Lo scioglimento della società
Lo scioglimento delle società di capitali ha ricevuto con la normativa in vigore dal primo gennaio 2004 una disciplina rinnovata. Le cause di scioglimento consistono nel decorso del termine di durata, nel conseguimento dell’oggetto sociale o nella sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, nell’impossibilità di funzionamento o nella continuata inattività dell’assemblea, nella riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo che la società non deliberi di ricostituirlo o di trasformarsi in altro tipo compatibile con l’entità del capitale, nella deliberazione dell’assemblea, ed in altre cause previste dall’atto costitutivo ed infine in alcune ipotesi alquanto peculiari connesse al recesso dei soci.
Quando si verificano questi eventi, si producono alcuni effetti caratteristici sugli organi sociali, sulla società e sui soci. Tali effetti decorrono dal giorno dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione di accertamento fatta dall'organo amministrativo o della delibera assembleare in caso di scioglimento volontario. Lo scioglimento, immediatamente efficace nei confronti degli organi sociali non appena ne vengano o avrebbero dovuto venirne a conoscenza ed efficace nei confronti dei terzi solo dopo che i membri dell'organo amministrativo abbiano adempiuto, come si è detto, gli obblighi di accertamento e di pubblicità, produce l’effetto di porre la società in stato di liquidazione.
Il procedimento di liquidazione nelle società di capitali è inderogabile anche nel caso in cui mancano attività o passività da liquidare. Gli amministratori che continuino l’attività sociale ignorando gli adempimenti di legge si espongono a gravissime responsabilità. In caso di scioglimento, il tuo notaio di fiducia potrà indicare quali atti adottare per far cessare la società nel modo corretto, anche al fine di evitare responsabilità verso terzi o costi ulteriori.
ANNA MUTO - NOTAIO IN ROGLIANO - COSENZA
(Liberamente tratto dal sito www.notariato.it)