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Società Semplice

La società semplice costituisce la forma più elementare di società. La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali. 

La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, all'esercizio di:

1) attività agricole, con alcune limitazioni in quanto:

    a) la società non può avere ad oggetto il mero godimento di beni, ma l'esercizio comune e concreto di attività economica;

    b) le comunioni tacite familiari, come i gruppi familiari esercenti l'agricoltura su fondi propri o altrui, sono regolate dagli usi e non dal contratto di società;

2) attività di gestione di immobili: l'art. 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha previsto la trasformazione in società semplici di società commerciali aventi ad oggetto in via esclusiva la gestione di beni immobili non strumentali all'esercizio dell'impresa, di beni mobili registrati, o di quote di partecipazione in società. Si tratta, però, di norma eccezionale, oltre che temporanea.

Altra caratteristica è la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, anche se può escludersi, con apposito patto, la responsabilità dei soci che non  hanno poteri di rappresentanza.

Nella società semplice il creditore potrà soddisfarsi sia sul patrimonio della società, sia sul patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. Tuttavia è necessario precisare che, qualora il pagamento di quanto dovuto sia stato richiesto direttamente al socio, quest’ultimo potrà richiedere al creditore che venga preventivamente escusso il patrimonio sociale (c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale).

Costituzione

La costituzione della società semplice è improntata a regole e criteri di massima semplicità:

a) il contratto non è soggetto a forme particolari, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (e salve le limitazioni probatorie);

b) per aversi una società semplice è sufficiente l'impegno reciproco dei soci di svolgere insieme un'attività economica lucrativa non commerciale;

c) la società semplice è soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese.

Non essendo prescritte forme speciali, la costituzione può, quindi, aver luogo anche verbalmente o per fatti concludenti (società semplice di fatto), anche se in tali ipotesi ci sono evidenti difficoltà di provare l’esistenza del vincolo.

Tuttavia è richiesta necessariamente la forma scritta quando:

  • si conferiscano beni immobili o altri diritti reali immobiliari;
  • si conferisca il semplice godimento degli stessi a tempo indeterminato o comunque per un periodo  eccedente i nove anni.

Con la stipulazione del contratto di società, i contraenti assumono la qualità di soci, dalla quale derivano diritti e obblighi espressamente previsti dalla legge. Nelle società di persone nessuna limitazione è posta all'autonomia negoziale delle parti per quanto riguarda i beni conferibili. Può essere conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Possono, quindi, aversi conferimenti in denaro, in natura (immobili, macchine, materie prime o lavorate) o di crediti. Si possono conferire, in proprietà o in godimento, aziende, pur se gravate da debiti, e anche prestazioni di garanzia (fideiussioni e avalli). I conferimenti possono essere costituiti anche dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società (cosiddetto socio d'opera).

Amministrazione e rappresentanza

L'amministrazione della società è l'attività di gestione dell'impresa sociale. Il potere di amministrare è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Quando l'amministrazione della società spetta a più soci (tutti o alcuni) e il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di esercizio del potere di amministrazione, trova applicazione l'amministrazione disgiuntiva: ciascun socio è amministratore, ovvero ha il potere di amministrare e potrà compiere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, senza essere tenuto a chiedere il consenso o il parere degli altri soci amministratori, o ad informarli preventivamente delle operazioni progettate.

L'amministrazione disgiuntiva offre il vantaggio di giungere con rapidità alle decisioni, ma non è senza pericolo dato che il singolo amministratore può porre in essere operazioni non proficue per la società all'insaputa degli altri. Proprio per questo motivo è possibile prevedere il metodo dell'amministrazione congiuntiva.

L'amministrazione congiuntiva deve essere espressamente convenuta dai soci nell'atto costitutivo o attraverso una  modificazione dello stesso, dato che, nel silenzio delle parti, la regola è l'amministrazione disgiunta.

L’amministrazione congiuntiva, inoltre, può essere all'unanimità o a maggioranza. In quella all'unanimità è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali, in quella a maggioranza basta il consenso della maggioranza degli amministratori, calcolata in relazione agli utili agli stessi attribuiti.

Sia l'amministrazione disgiuntiva che quella congiuntiva possono essere affidate a tutti i soci oppure ad alcuni soci soltanto. Si può prevedere, infine, che l’amministrazione della società sia affidata ad uno soltanto dei soci. Le opzioni sono, quindi, molteplici ed il notaio potrà, data la sua competenza, aiutarvi ad elaborare un modello di amministrazione adatto alle vostre esigenze e a quelle dell'impresa.

Mentre l'amministratore è colui che ha il potere di gestione della società, cioè il potere di decidere il compimento degli atti sociali (tale potere ha rilevanza interna), il rappresentante, invece, è colui che ha il potere di esprimere all'esterno la volontà sociale, cioè di agire in nome e per conto della società (tale potere ha rilevanza esterna).

Se non è diversamente pattuito nel contratto sociale, la rappresentanza della società spetta a ciascun amministratore, disgiuntamente o congiuntamente, a seconda che in un modo o nell'altro sia stata prevista l'amministrazione. Ciò comporta che:

a) se l’amministrazione è disgiunta, ogni amministratore può da solo decidere e da solo stipulare  atti in nome della società (firma disgiunta)

b) se l’amministrazione è congiuntiva, tutti gli amministratori devono partecipare alla stipulazione dell’atto (firma congiunta).

Bisogna, tuttavia, precisare che è data ai soci la possibilità di regolare diversamente il potere di amministrare da quello di rappresentare.

Modifiche del contratto

Durante la vita della società, i soci possono modificare il contratto sociale, ma, se non è convenuto diversamente, è necessario il consenso di tutti, salvo che per le trasformazioni in società di capitali, le fusioni e scissioni, per le quali, sempre che non vi sia una diversa disposizione dei patti sociali sul cui inserimento potrà consigliarvi il vostro notaio, è per legge sufficiente il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo comunque restando al socio che non abbia concorso o consentito alla decisione il diritto di recesso.

Sono considerate modificazioni del contratto sociale i mutamenti nella compagine sociale (si pensi al trasferimento della quota sociale per atto tra vivi e a causa di morte) e le modificazioni dell’oggetto sociale. Il consenso al trasferimento della quota può essere dato in via preventiva, inserendo nell'atto costitutivo una clausola che prevede la libera trasferibilità tra vivi della quota sociale e/o la continuazione della società con gli eredi del socio defunto.

Scioglimento del rapporto di società

È ammesso che il singolo socio possa cessare di far parte della società. Cause di cessazione sono: la morte del socio, il recesso e l’esclusione. Il venir meno di uno o più soci per una delle suddette cause non determina, comunque, lo scioglimento della società.

La morte del socio

Se un socio muore si determina automaticamente lo scioglimento del rapporto fra tale socio e la società, con il conseguente obbligo, per i soci superstiti, di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi. I soci superstiti, pertanto, non sono tenuti a subire il sub ingresso in società degli eredi del defunto.

Tuttavia sono concesse ai soci superstiti altre due possibilità:

  1. essi possono decidere lo scioglimento anticipato della società;
  2. essi possono decidere di continuare la società con gli eredi del socio defunto. In questo caso, però, è necessario sia il consenso di tutti i soci superstiti, sia il consenso degli eredi.

Questi tipi di clausole non sono considerate tutte valide dalla giurisprudenza, per contrasto con divieti di legge, quali il divieto dei patti successori: per la loro formulazione e per le loro implicazioni di carattere successorio è opportuno rivolgersi al vostro notaio di fiducia che potrà elaborare una clausola sicura in base alle vostre esigenze.

Il recesso del socio

Se per qualsiasi causa il socio non intende più far parte della società, può esercitare il diritto di recesso. Precisamente, se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere liberamente. Diversamente, se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso per legge solo se sussiste una giusta causa. Il contratto sociale può comunque prevedere altre ipotesi di recesso, specificandone le modalità di esercizio.

L'esclusione

Lo scioglimento del singolo rapporto sociale può avvenire anche a seguito di esclusione del socio dalla società. In alcune ipotesi l'esclusione opera di diritto (per esempio: nel caso in cui il socio sia dichiarato fallito), in altri casi l'esclusione è rimessa alla volontà degli altri soci, quando ricorrano determinate cause previste dalla legge o dallo statuto. Il valore della quota oggetto di liquidazione è determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Scioglimento della società

La società semplice può sciogliersi nei seguenti casi:

a) quando è decorso il termine di durata fissato nel contratto sociale, salvi i casi di proroga della società, sia in via espressa che tacita;

b) quando è stato conseguito l'oggetto sociale o è sopravvenuta l'impossibilità di conseguirlo (ad esempio un’insanabile discordia tra i soci che determina la paralisi assoluta e definitiva dell'attività sociale);

c) quando vi è la volontà di tutti i soci di porre fine alla società, salvo che l'atto costitutivo non preveda che lo scioglimento anticipato della società possa essere deliberato a maggioranza;

d) quando è venuta meno la pluralità dei soci (cioè quando è rimasto un unico socio), se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;

e) quando si verificano le altre cause espressamente previste dal contratto sociale.

Quando si verifica una causa di scioglimento, la società non si estingue immediatamente, ma entra automaticamente in stato di liquidazione. Nel corso del procedimento di liquidazione, si provvederà al pagamento dei debiti sociali e alla distribuzione fra i soci dell'eventuale residuo attivo. Gli amministratori potranno compiere solo gli atti urgenti al fine di definire i rapporti in corso, mentre i liquidatori nominati, che ad essi subentrano, non potranno intraprendere nuove operazioni e risponderanno personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi in violazione di tale divieto.

Permane, invece, l'obbligo da parte dei soci di eseguire i conferimenti ancora dovuti, sia pure nei limiti in cui i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali. Compiuta la liquidazione, la società può dirsi estinta. E' data facoltà ai soci di revocare lo stato di liquidazione, prima che questa sia compiuta. Conseguentemente vi sarà il ritorno della società alla normale attività di gestione con continuazione della stessa società: non ci sarà, cioè, costituzione di una nuova società. La decisione di revoca deve essere adottata all'unanimità.

 

Anna Muto - Notaio in Rogliano - Cosenza

(liberamente tratto dal sito www.notariato.it)

 

 

 

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