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La società semplice costituisce la forma più elementare di società. La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali. 

La società per azioni costituisce il modello di riferimento delle società di capitali. La sua disciplina analitica è applicabile, in quanto compatibile, alla società in accomandita per azioni ed è, in qualche misura, riprodotta dalla disciplina della società a responsabilità limitata, la quale tuttavia non contiene, a differenza del sistema previgente, che limitati rinvii alle norme in materia di società per azioni.

Anche in questo caso deve essere concluso un contratto di società (espressamente denominato dalla legge “atto costitutivo”). Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nella prassi il contratto di s.n.c. è un documento che può risultare formato dall'atto costitutivo vero e proprio e dallo statuto sociale, che vi si allega. Il primo contiene la manifestazione della volontà dei soci e gli elementi essenziali dell'organizzazione societaria, mentre il secondo detta le regole di funzionamento della società.

Se le parti vogliono associarsi costituendo una società di persone, possono farlo anche dando vita ad una società in accomandita semplice (d'ora in poi s.a.s.). Alla s.a.s. si applica, in generale, la disciplina relativa alla società in nome collettivo (che ricordiamo rinvia, a sua volta, alla disciplina dettata per la società semplice), salvo le norme particolari che verranno qui di seguito esaminate.

La società in accomandita per azioni è una società per azioni modificata, nella quale il potere di gestione spetta ad amministratori permanenti cui incombe, come contropartita della loro posizione preminente, la responsabilità illimitata, anche se sussidiaria, per le obbligazioni sociali. L'ordinamento peculiare di tale tipo sociale si esaurisce in poche norme che riguardano soprattutto l'amministrazione della società da parte degli accomandatari.

La società a responsabilità limitata è destinata tendenzialmente ad imprese di dimensioni più ridotte rispetto alla società per azioni, e la partecipazione sociale può essere connotata da un profilo personalistico, di regola assente nella s.p.a.. Infatti, la compagine sociale di norma è composta da un numero ristretto di soci, che non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche se hanno agito in nome e per conto della società.

Le società cooperative sono enti tutelati a livello costituzionale: l’art. 45 della Costituzione infatti recita che "la Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata". Nelle cooperative assume un rilievo predominante la funzione sociale, che consiste nell’attuazione di un decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e, contestualmente, nella maggiore e più equa diffusione del risultato utile della produzione stessa.

Consorzi

I consorzi sono contratti fra imprenditori che istituiscono una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Anche i consorzi presentano il carattere mutualistico, in quanto l’attività consortile deve svolgersi nell’interesse delle imprese associate. La "disciplina" di determinate fasi delle rispettive imprese è la funzione tipica dei consorzi interni e può avere connotati anche anticoncorrenziali, mentre lo "svolgimento" di determinate fasi delle rispettive imprese è funzione tipica ed esclusiva solo dei consorzi con attività esterna.

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