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Il patto di famiglia, recentemente introdotto nel nostro ordinamento (L. 14/02/2006, n. 55) è un contratto con il quale l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie le trasferisce, in tutto o in parte, a uno o più discendenti, con il consenso del coniuge e di tutti quelli che sarebbero legittimari (eredi necessari) se la successione si aprisse in quel momento.
L'azienda è l'insieme dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
L'azienda, quindi, oltre alle attrezzature, le scorte di merci, le materie prime, i crediti, i debiti ed i contratti, può comprendere anche beni immobili, per esempio i locali in cui si svolge l’attività dell'impresa. Ciascuno di questi beni può essere ceduto a terzi, e quindi cessa di far parte dell'azienda. L'imprenditore, però, può anche disporre con un unico atto dell'intera azienda, trasferendone a un altro soggetto la proprietà (si parla allora di cessione di azienda) o la gestione (in questo caso, si parla di affitto d’azienda).
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